SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE N. 1785COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2015«Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo»Dopo l’articolo 612-bis del codice pe-nale è inserito il seguente: «Art. 612-ter. – (Atti vessatori in ambito lavorativo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, nel luogo o nell’ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comporta-menti di vessazione o di persecuzione psico-logica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. La pena è aumentata se dal fatto deriva una malattia nel corpo o nella mente. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede, tuttavia, di ufficio nelle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo».
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